Art. 2.
(Oggetto).

      1. Il PILA è costituito dall'adozione di una o più unità di misura convenzionali per la valutazione delle esternalità positive e negative di tutti i beni e i servizi considerati nel PIL rispetto all'atmosfera e all'ambiente idrico, al suolo e al sottosuolo, alla vegetazione, alla flora, alla fauna e agli ecosistemi, al paesaggio e alla salubrità dell'ambiente.
      2. In particolare, i beni e i servizi considerati nel PIL devono essere misurati in ordine agli effetti dagli stessi prodotti in termini di:

          a) emissioni di gas serra;

          b) risparmio energetico o ricorso a fonti alternative di energia pulita;

 

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          c) produzione o utilizzazione di fonti di energia rinnovabili o non rinnovabili;

          d) produzione di polveri sottili nelle aree metropolitane;

          e) produzione di inquinamento acustico o elettromagnetico;

          f) dispersione di idrocarburi o di altri agenti inquinanti nelle acque;

          g) quantità di rifiuti prodotti, loro tipologia e potenziale smaltimento degli stessi;

          h) alterazione del patrimonio forestale;

          i) incentivazione del trasporto pubblico o di quello privato;

          l) salvaguardia o perdita delle biodiversità;

          m) qualità delle acque potabili;

          n) dissesto idrogeologico.